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Lo statuto PDF Stampa E-mail

Art. 1) E’ costituita tra i componenti, ai sensi degli art. 36 e seguenti codice civile l’Associazione denominata ”IL SAMARITANO” – Associazione Volontaria per l’assistenza ai Sofferenti.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Codogno in via dei Canestrai, 1/B.

L’Associazione è nata dalla condivisione dell’esperienza cristiana da parte di operatori socio-sanitari.

Gli aderenti all’Associazione riconoscono che la vita umana ha un valore assoluto in ogni istante, essi ritengono che ogni persona ha diritto ad una vita dignitosa e si impegnano, in particolare, a promuovere condizioni di vita pienamente umane in persone colpite da malattie inguaribili.

Art. 3) Scopo dell’Associazione è quello di:

  • organizzare e attuare, prevalentemente attraverso servizio volontario una forma di assistenza domiciliare e non, rivolta agli ammalati cosidetti ”terminali” cioè affetti da patologie evolutive (non necessariamente neoplastiche) in fase avanzata dallo scopo di migliorare la qualità della vita;
  • collaborare eventualmente, per raggiungere questo scopo con altri enti, pubblici o privati;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica nei riguardi del problema del malato in fase terminale.

Art. 4) I soci dell’Associazione si dividono in:

  • soci fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo coloro ai quali, pur non avendo firmato l’atto costitutivo sia dalla maggioranza dei suoi fondatori attribuita tale qualifica.
  • Soci ordinari e sostenitori: sono le persone e gli enti che aderiscono all’Associazione, versando una contribuzione annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo. L’adesione ha effetto dopo la sua accettazione, insindacabile, da parte del Consiglio.
  • Soci onorari: sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità, senza versamento della contribuzione di cui sopra, ritenendole in grado per qualità, titoli o attività, di dare all’Associazione contributo di opere o di prestigio,
  • Soci benemeriti: sono le persone o enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all’Associazione con lasciti, donazioni od attività personale.

La qualità di socio è perpetua salvo recesso dello stesso o decadenza deliberata dal Consiglio per giusta causa.

Art. 6) organi dell’Associazione sono:

Assemblea dei soci

Consiglio Direttivo.

Art. 7) Assemblea: è formata dai soci regolarmente aderenti.

E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta l’anno, per stabilire i programmi generali di azione, di approvare i bilanci preventivi e conti consuntivi e nominare i membri del Consiglio Direttivo a sensi dell’art. 8.

L’intervento in assemblea potrà avvenire anche per delega, purché conferita ad un socio; in ogni caso non è ammessa più di una delega per singolo socio.

Le delibere dell’assemblea sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti.

Art. 8) Il consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da sette membri nominati dall’assemblea dei soci.

Dura in carica tre anni o comunque sino alla nomina del successivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per statuto, o per delibera dell’assemblea al fine di raggiungere e ottenere gli scopi associativi e pertanto:

  • provvede all’esecuzione dei programmi generali stabiliti in assemblea;
  • delibera l’ammissione dei soci;
  • decide l’espulsione del socio per gravi motivi, fatto salvo il rispetto del contraddittorio;
  • determina l’ammontare delle quote associative annuali;
  • predispone i progetti di bilancio preventivo ed il programma annuale, nonché il progetto di bilancio consuntivo e di relazione sull’attività svolta dall’Associazione;
  • elegge al suo interno a maggioranza semplice il Presidente, il Vice-Presidente, e il Segretario.

Art. 9) Il Presidente

  • rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, firma gli atti e i documenti dell’Associazione congiuntamente al segretario per quelli che hanno rilevanza economico-finanziaria;
  • convoca l’assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; cura l’esecuzione dei mandati dell’assemblea e delle delibere del Consiglio Direttivo;
  • nell’ambito della ordinaria amministrazione può prendere, in caso di urgenza o di necessità decisioni di competenza del consiglio direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.

Art. 10) Il Vice Presidente sostituisce a pieni titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 11) il Segretario con funzione anche di tesoreria appone la propria firma, congiuntamente al Presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale-finanziario e cura la tenuta sei libri sociali e contabili richiesti.

Art. 12) Tutte le cariche sono gratuite.

Ciascun associato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 13) L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare, e pertanto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla sua chiusura, il Consiglio delibera il bilancio consuntivo e lo comunica ai soci insieme alla propria relazione sull’attività dell’Associazione nell’esercizio appena trascorso.

Art. 14) Ogni variazione del presente statuto regolarmente approvato dall’Assemblea dovrà essere comunicato all’apposito Ufficio Regionale entro i successivi 15 giorni e ciò nel caso di iscrizione negli appositi registri regionali.

Art. 15) Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il patrimonio della Associazione sarà devoluto, secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall’Assemblea straordinaria ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 16) per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti.

 

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