Area Soci
| Lo statuto |
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Art. 1) E’ costituita tra i componenti, ai sensi degli art. 36 e seguenti codice civile l’Associazione denominata ”IL SAMARITANO” – Associazione Volontaria per l’assistenza ai Sofferenti. Art. 2) L’Associazione ha sede in Codogno in via dei Canestrai, 1/B. L’Associazione è nata dalla condivisione dell’esperienza cristiana da parte di operatori socio-sanitari. Gli aderenti all’Associazione riconoscono che la vita umana ha un valore assoluto in ogni istante, essi ritengono che ogni persona ha diritto ad una vita dignitosa e si impegnano, in particolare, a promuovere condizioni di vita pienamente umane in persone colpite da malattie inguaribili. Art. 3) Scopo dell’Associazione è quello di:
Art. 4) I soci dell’Associazione si dividono in:
La qualità di socio è perpetua salvo recesso dello stesso o decadenza deliberata dal Consiglio per giusta causa. Art. 6) organi dell’Associazione sono: Assemblea dei soci Consiglio Direttivo. Art. 7) Assemblea: è formata dai soci regolarmente aderenti. E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta l’anno, per stabilire i programmi generali di azione, di approvare i bilanci preventivi e conti consuntivi e nominare i membri del Consiglio Direttivo a sensi dell’art. 8. L’intervento in assemblea potrà avvenire anche per delega, purché conferita ad un socio; in ogni caso non è ammessa più di una delega per singolo socio. Le delibere dell’assemblea sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei presenti. Art. 8) Il consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da sette membri nominati dall’assemblea dei soci. Dura in carica tre anni o comunque sino alla nomina del successivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per statuto, o per delibera dell’assemblea al fine di raggiungere e ottenere gli scopi associativi e pertanto:
Art. 9) Il Presidente
Art. 10) Il Vice Presidente sostituisce a pieni titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Art. 11) il Segretario con funzione anche di tesoreria appone la propria firma, congiuntamente al Presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale-finanziario e cura la tenuta sei libri sociali e contabili richiesti. Art. 12) Tutte le cariche sono gratuite. Ciascun associato ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Art. 13) L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare, e pertanto si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla sua chiusura, il Consiglio delibera il bilancio consuntivo e lo comunica ai soci insieme alla propria relazione sull’attività dell’Associazione nell’esercizio appena trascorso. Art. 14) Ogni variazione del presente statuto regolarmente approvato dall’Assemblea dovrà essere comunicato all’apposito Ufficio Regionale entro i successivi 15 giorni e ciò nel caso di iscrizione negli appositi registri regionali. Art. 15) Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il patrimonio della Associazione sarà devoluto, secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall’Assemblea straordinaria ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto. Art. 16) per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti. |






